PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio di leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi del Corpo della guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e dei collegi militari, i quali subiscano per causa di servizio o durante il periodo di servizio un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. Il terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

      «Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, nonché ai familiari dei militari in servizio permanente e di complemento, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza ovvero che ne abbiano beneficiato in misura inferiore

 

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è corrisposta, a domanda degli aventi diritto, una speciale elargizione pari a 50.000 euro per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o provvidenza e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato di risarcimenti o di provvidenze in misura inferiore. L'elargizione è attribuita per eventi verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 1969».

Art. 3.

      1. I benefìci derivanti dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 80.242.000 euro per l'anno 2008 e in 1.952.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, anche ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi di cui agli articoli 11, comma 3, lettera i-quater), e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.